Testo completo
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Qual è l'efficacia giuridica della firma elettronica avanzata?
Il Decreto legislativo 07/03/2005, n. 82, art. 20, com. 1-bis stabilisce che:
Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalitaàtali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilitaàdel documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.
Come faccio ad apporre una firma elettronica avanzata?
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22/02/2013, art. 61, com. 2 stabilisce che:
L'utilizzo della Carta d'Identità Elettronica, della Carta Nazionale dei Servizi, del documento d'identità dei pubblici dipendenti (Mod.ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad essi conformi sostituisce, nei confronti della Pubblica Amministrazione, la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del Codice.
Ne consegue che un documento da presentare alla Pubblica Amministrazione può essere firmato utilizzando la TS-CNS o la CIE.
La firma elettronica avanzata apposta con la TS-CNS o la CIE ha alti livelli di sicurezza perché:
- è generata con uno strumento (smart card) certificato secondo gli stessi standard di sicurezza adottati dalle smart card per la firma digitale (ISO/IEC 15408, Common Criteria, EAL4+)
- il certificato digitale e le chiavi sono generate da un certificatore accreditato da AgID.