Il Consiglio è l'organo di indirizzo e  di controllo politico - amministrativo del comune, ha competenza limitatamente ai  seguenti atti fondamentali:
  - statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva  l'ipotesi di cui all'articolo 48 comma 3, criteri generali in materia di  ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani  finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici,  bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani  territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro  attuazione, eventuali deroghe ad essi e pareri da rendere per dette  materie;
  - convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e Provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
  - istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
  - assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni  e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione  dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o  servizi mediante convenzione;
  - istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della  determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle  tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
  - indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti  fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti  obbligazionari;
  - spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse  quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e  fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e  concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali  del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che,  comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e  servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri  funzionari;
  - definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei  rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché  nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed  istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
  
 Il Consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì  alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica  dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del Presidente della Provincia e dei singoli assessori.
 Il Consiglio Comunale è composto dal sindaco e:
  - da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  - da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  - da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  - da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti  o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
  - da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  - da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
 da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;  - da 12 membri negli altri comuni.
  
 La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.
 Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti  dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza  assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e  per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento  indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità  delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di  almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza  computare a tale fine il sindaco.
 I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con  norme regolamentari i comuni fissano le modalità per fornire ai consigli  servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione  superiore a 15.000 abitanti possono essere previste strutture apposite  per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento i consigli  disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio  funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente  costituiti.
 I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero,  in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa  deliberazione.
 I consigli durano in carica sino all'elezione dei  nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei  comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
 Quando lo statuto lo preveda, il Consiglio si avvale di commissioni  costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento  determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e  le forme di pubblicità dei lavori.
 Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
 Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente  nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non  necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
 Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga  dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo  l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.  Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si  debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo  141.
 In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno  degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e  quella dell'Unione Europea per il tempo in cui questi esercita le  rispettive funzioni e attività. Sono fatte salve le ulteriori  disposizioni emanate sulla base della legge 5 febbraio 1998, n. 22,  concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana ed  europea.